NORMATIVA / APPROFONDIMENTO NORMATIVO 2026
Videoterminali e postazioni di controllo: conta l’uso effettivo
Il chiarimento ministeriale sulle postazioni degli agenti di stazione: uso sistematico dello schermo, pause, sorveglianza sanitaria e requisiti dei locali.

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Un chiarimento interpretativo, non una nuova legge
L’Interpello n. 3, esaminato il 24 settembre 2026, risponde a USB Lavoro Privato sulle postazioni degli agenti di stazione della metropolitana ANM di Napoli. I quesiti riguardano l’inquadramento come videoterminalisti e i requisiti dei locali dei banchi agenti.
La Commissione risponde su criteri generali, non certifica la conformità delle singole postazioni. Come precisa il Ministero, le risposte costituiscono criteri interpretativi e direttivi per la vigilanza. Non sono nuove disposizioni con una distinta entrata in vigore: questo articolo approfondisce il chiarimento e le regole già esistenti.
Venti ore settimanali, al netto delle interruzioni
Il criterio richiamato è l’uso sistematico o abituale di attrezzature munite di videoterminale per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni dell’articolo 175. In presenza dei presupposti, il Titolo VII si applica indipendentemente dall’attività e dalle immagini visualizzate.
Non conta quindi soltanto scrivere documenti: anche il controllo attraverso schermi richiede un esame dell’attività effettiva. Operativamente, ricostruire tempi e compiti è più utile che affidarsi alla sola etichetta professionale.
La valutazione comprende l’intera postazione
La pagina tecnica INAIL sui videoterminali, pubblicata nel 2016 e richiamata come riferimento preesistente, descrive un rischio che dipende da strumenti, software, ambiente e richieste del compito. Non riguarda esclusivamente la qualità dello schermo.
Seduta, piano di lavoro, tastiera, mouse e disposizione dei materiali interagiscono con illuminazione, microclima, rumore e spazio disponibile. Posture statiche e concentrazione prolungata dello sguardo possono accompagnarsi a disturbi muscoloscheletrici, visivi e affaticamento mentale. Per il medico competente, questi elementi aiutano a collegare i sintomi riferiti alle condizioni concrete; una visita non sostituisce l’analisi ergonomica né l’adeguamento organizzativo e tecnico della postazione.
Pause e cambiamento di attività non sono intercambiabili a caso
L’articolo 175 riconosce interruzioni mediante pause oppure cambiamento di attività; le modalità sono definite dalla contrattazione collettiva, anche aziendale. In mancanza di disposizioni contrattuali, è prevista una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale.
Le interruzioni non si accumulano a inizio o fine turno. La pausa è parte dell’orario di lavoro. Le attese del sistema non diventano interruzioni se il lavoratore non può abbandonare la postazione. Il medico competente può evidenziare necessità individuali che giustifichino temporaneamente modalità o durate diverse: non si tratta di una modifica automatica per tutti.
Sorveglianza sanitaria mirata a vista e apparato muscoloscheletrico
L’articolo 176 collega la sorveglianza sanitaria ai rischi per vista, occhi e apparato muscoloscheletrico. Salvi casi particolari con frequenza diversa stabilita dal medico competente, i controlli sono biennali per chi ha compiuto cinquant’anni o è idoneo con prescrizioni o limitazioni; quinquennali negli altri casi.
Per l’inidoneità temporanea il medico stabilisce il successivo controllo. È prevista anche la visita su richiesta secondo l’articolo 41. Queste disposizioni sono precedenti all’interpello: il documento del settembre 2026 non introduce nuovi esami obbligatori né un protocollo identico per ogni lavoratore che utilizzi uno schermo.
I locali di controllo restano luoghi di lavoro
Per gli spazi destinati alle postazioni, la Commissione richiama Titolo II e Allegato IV: altezza, cubatura, superficie, aerazione, illuminazione e microclima. Non stabilisce una nuova altezza universale per le cabine.
Il punto 1.2.4 contempla altezze inferiori consentite dall’organo di vigilanza per necessità tecniche, con adeguata ventilazione; il punto 1.2.5 rinvia alla normativa urbanistica per uffici e aziende commerciali. Il chiarimento richiede dunque di verificare destinazione e condizioni del locale, senza trasformare i numeri citati nel quesito in una deroga generale.
Fonti e riferimenti
- Ministero del Lavoro — Interpello n. 3 del 24 settembre 2026, testo integrale ↗
- Ministero del Lavoro — Commissione per gli interpelli: funzione delle risposte ↗
- Normattiva — D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, testo vigente ↗
- Parlamento — D.lgs. 81/2008, articoli 173–176: testo originario delle disposizioni richiamate ↗
- INAIL — Videoterminali, scheda tecnica del 24 marzo 2016 ↗
Fonti consultate il 17 ottobre 2026.
Contenuto redatto con assistenza di intelligenza artificiale sulla base delle fonti citate, senza attestazione di revisione clinica personale.
Articoli informativi basati sulle fonti indicate. Le informazioni non sostituiscono una valutazione clinica individuale o la verifica della normativa applicabile.
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