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NORMATIVA / APPROFONDIMENTO NORMATIVO 2026

Sorveglianza sanitaria 2026: cosa è operativo e cosa deve attendere

Visite in orario di lavoro, promozione degli screening e controlli per ragionevole motivo: le novità vanno applicate distinguendo obblighi già vigenti e passaggi ancora da definire.

Medico del lavoro e due lavoratori discutono la programmazione della sorveglianza sanitaria durante l’orario di lavoro

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Un approfondimento sul quadro vigente

Il decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, convertito dalla legge 29 dicembre 2025, n. 198, ha modificato più punti del d.lgs. 81/2008. La circolare INL n. 1 del 23 febbraio 2026 ne ha illustrato l’applicazione; l’edizione del Testo unico pubblicata dall’Ispettorato nell’ottobre 2026 consente oggi di leggere le disposizioni nel quadro aggiornato.

Questo è quindi un approfondimento normativo, non l’annuncio di una legge appena pubblicata. Le tre novità più vicine alla medicina del lavoro hanno inoltre livelli di operatività differenti.

I controlli sanitari rientrano nell’orario di lavoro

L’articolo 20, comma 2, lettera i), ora precisa che i controlli sanitari ai quali il lavoratore deve sottoporsi sono computati nell’orario di lavoro. L’eccezione espressa riguarda quelli svolti in fase preassuntiva.

Per le visite preventive, periodiche, su cambio mansione o rientro dopo assenza superiore a sessanta giorni, quando previste dall’articolo 41, l’azienda deve quindi organizzare convocazioni e spostamenti coerenti con questo principio. La norma chiarisce un orientamento già affermato dalla giurisprudenza: non crea nuove tipologie di visita e non amplia da sola i casi di sorveglianza obbligatoria.

Screening oncologici: informare, non prescrivere in massa

Tra i compiti del medico competente entra la promozione dell’adesione ai programmi di screening oncologico compresi nei livelli essenziali di assistenza, informando lavoratrici e lavoratori su finalità e utilità, anche mediante campagne del Ministero della Salute.

Il riferimento è ai programmi organizzati dal Servizio sanitario nazionale, oggi rivolti soprattutto alla prevenzione dei tumori della mammella, della cervice uterina e del colon-retto secondo età e criteri regionali. Non ne deriva un obbligo di inserire mammografia, Pap test, HPV test o ricerca del sangue occulto nel protocollo sanitario aziendale, né di collegare l’adesione al giudizio di idoneità.

Alcol e sostanze: serve un ragionevole motivo

La nuova lettera e-quater dell’articolo 41 consente una visita prima o durante il turno quando vi sia un ragionevole motivo di ritenere che il lavoratore sia sotto l’effetto di alcol, stupefacenti o sostanze psicotrope. Il campo è limitato alle attività a elevato rischio individuate dalla normativa e restano ferme le disposizioni vigenti sui controlli.

Non è dunque uno screening casuale esteso a chiunque. La circolare INL considera necessario attendere l’Accordo Stato-Regioni, previsto entro il 31 dicembre 2026, per precisare condizioni e modalità: fino ad allora sono da evitare protocolli improvvisati o test privi di una base procedurale verificata.

Imprese fino a dieci lavoratori: convenzioni facoltative

Il nuovo comma 3-quater dell’articolo 51 permette agli organismi paritetici delle imprese fino a dieci lavoratori aderenti alla bilateralità di favorire l’assolvimento degli obblighi di sorveglianza sanitaria mediante convenzioni con aziende sanitarie locali o medici competenti.

La formulazione usa “possono”: è uno strumento organizzativo facoltativo, non una sostituzione automatica della nomina del medico competente né un trasferimento delle responsabilità del datore di lavoro. La convenzione non modifica i presupposti dell’articolo 41 e deve rispettare indipendenza professionale, segreto sanitario e corretta gestione delle cartelle.

Una verifica pratica per aziende e medici competenti

Le procedure aziendali dovrebbero distinguere tre piani: calendarizzare le visite dovute dentro l’orario di lavoro; integrare un’informazione chiara sugli screening pubblici senza trasformarla in accertamento di idoneità; mantenere separati i controlli su alcol e sostanze finché criteri e modalità non siano definiti e applicabili alla specifica mansione.

Il DVR, il protocollo sanitario e le informative possono richiedere un riesame documentato, ma non aggiornamenti standardizzati uguali per tutte le imprese. La regola resta collegare ogni atto al rischio effettivo, alla mansione e allo stato degli atti attuativi.

Fonti e riferimenti

Fonti consultate il 26 ottobre 2026.

Contenuto redatto con assistenza di intelligenza artificiale sulla base delle fonti citate, senza attestazione di revisione clinica personale.

Articoli informativi basati sulle fonti indicate. Le informazioni non sostituiscono una valutazione clinica individuale o la verifica della normativa applicabile.

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