NORMATIVA / AGGIORNAMENTO NORMATIVO 2026
Organismi paritetici: come leggere il Repertorio nazionale
Una nuova iscrizione aggiorna il Repertorio: ecco cosa certifica, quali limiti territoriali e settoriali conserva e come verificarlo prima di affidare attività.

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Un nuovo ingresso, non una riforma degli obblighi
Il decreto direttoriale n. 141 del 19 ottobre 2026 ha iscritto l’Ente Bilaterale Agricolo Territoriale di Trapani, EBAT-Trapani, al numero 49 del Repertorio nazionale degli organismi paritetici. L’iscrizione decorre dalla data del decreto e riguarda lo specifico sistema di riferimento delle imprese operanti nel settore agricolo.
È una novità amministrativa puntuale: aggiorna il Repertorio, ma non modifica il D.lgs. 81/2008, non introduce nuovi obblighi generali per tutte le aziende e non estende automaticamente l’attività dell’ente oltre il proprio ambito.
Che cosa certifica l’iscrizione
Il Repertorio è stato istituito dal D.M. 11 ottobre 2022, n. 171, in attuazione dell’articolo 51 del D.lgs. 81/2008. L’iscrizione attesta la presenza dei requisiti identificativi previsti dal decreto: costituzione paritetica, collegamento con associazioni comparativamente rappresentative, funzioni verso RLS e RLST e assistenza alle imprese sulle soluzioni di prevenzione.
Per EBAT-Trapani l’istruttoria è iniziata con la domanda del 14 settembre; il parere obbligatorio sulla rappresentatività è del 13 ottobre. Solo dopo tale verifica il decreto ha riconosciuto il possesso dei requisiti.
Settore e territorio restano decisivi
Il nome di un organismo nel Repertorio non equivale a un’abilitazione indistinta per qualunque impresa. Occorre leggere il decreto di iscrizione e le eventuali modifiche successive, verificando sistema contrattuale di riferimento, settore, territorio, rete e sedi operative. Nel nuovo caso, il provvedimento richiama espressamente le imprese agricole e la natura territoriale dell’ente.
La versione ufficiale del Repertorio, aggiornata al 19 ottobre 2026, elenca iscrizioni e provvedimenti collegati. È quindi la fonte da consultare al momento dell’incarico, senza affidarsi soltanto a denominazioni, loghi o dichiarazioni commerciali.
Quali attività possono svolgere gli organismi
L’articolo 51 attribuisce agli organismi paritetici compiti di supporto: controversie su rappresentanza, informazione e formazione, sostegno a RLS e RLST, assistenza alle imprese, buone prassi e attività previste dai contratti collettivi. Possono inoltre rilasciare asseverazioni sull’adozione e sull’efficace attuazione dei modelli organizzativi, secondo le condizioni applicabili.
Queste funzioni non trasferiscono all’organismo gli obblighi propri del datore di lavoro. Valutazione dei rischi, misure di prevenzione, formazione effettiva e sorveglianza sanitaria restano organizzate dai soggetti individuati dalla legge; il medico competente mantiene ruolo e autonomia definiti dal decreto.
Il collegamento con la formazione del 2025
L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 include, tra i soggetti formatori istituzionali, gli organismi paritetici individuati dall’articolo 51 e inseriti nel relativo Repertorio. Anche in questo contesto l’iscrizione è dunque una verifica preliminare concreta, non un dettaglio formale.
Non basta tuttavia trovare una denominazione nell’elenco: il corso deve rispettare destinatari, progetto formativo, durata, docenza, verifica dell’apprendimento e modalità consentite dall’Accordo. L’iscrizione dell’organismo e la conformità del singolo percorso sono due controlli distinti.
Requisiti da confermare nel tempo
Dopo l’iscrizione l’organismo deve comunicare le variazioni che possano far venir meno i requisiti. Ogni tre anni deve inoltre trasmettere una dichiarazione sostitutiva che ne confermi la permanenza. La circolare ministeriale n. 2 del 29 gennaio 2026 disciplina questa verifica: esiti negativi o mancata risposta possono avviare la cancellazione, efficace dalla notifica del relativo decreto.
Per l’impresa la procedura prudente è documentabile: consultare l’ultima versione ministeriale, aprire il decreto dell’ente, verificare ambito e modifiche e conservare il riscontro insieme all’incarico. Il nuovo decreto mostra perché il Repertorio vada trattato come un registro dinamico, non come una fotografia definitiva.
Fonti e riferimenti
- Ministero del Lavoro — Decreto direttoriale n. 141 del 19 ottobre 2026 ↗
- Ministero del Lavoro — Repertorio nazionale degli organismi paritetici, aggiornato al 19 ottobre 2026 ↗
- Ministero del Lavoro — D.M. 11 ottobre 2022, n. 171 ↗
- Ministero del Lavoro — Circolare n. 2 del 29 gennaio 2026 ↗
- Normattiva — D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, testo vigente ↗
- Ministero del Lavoro — Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 sulla formazione ↗
Fonti consultate il 23 ottobre 2026.
Contenuto redatto con assistenza di intelligenza artificiale sulla base delle fonti citate, senza attestazione di revisione clinica personale.
Articoli informativi basati sulle fonti indicate. Le informazioni non sostituiscono una valutazione clinica individuale o la verifica della normativa applicabile.
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