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NORMATIVA / AGGIORNAMENTO NORMATIVO 2026

Organismi paritetici: come leggere il Repertorio nazionale

Una nuova iscrizione aggiorna il Repertorio: ecco cosa certifica, quali limiti territoriali e settoriali conserva e come verificarlo prima di affidare attività.

Rappresentanti di datori di lavoro e lavoratori esaminano insieme un piano di sicurezza in un'azienda agricola

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Un nuovo ingresso, non una riforma degli obblighi

Il decreto direttoriale n. 141 del 19 ottobre 2026 ha iscritto l’Ente Bilaterale Agricolo Territoriale di Trapani, EBAT-Trapani, al numero 49 del Repertorio nazionale degli organismi paritetici. L’iscrizione decorre dalla data del decreto e riguarda lo specifico sistema di riferimento delle imprese operanti nel settore agricolo.

È una novità amministrativa puntuale: aggiorna il Repertorio, ma non modifica il D.lgs. 81/2008, non introduce nuovi obblighi generali per tutte le aziende e non estende automaticamente l’attività dell’ente oltre il proprio ambito.

Che cosa certifica l’iscrizione

Il Repertorio è stato istituito dal D.M. 11 ottobre 2022, n. 171, in attuazione dell’articolo 51 del D.lgs. 81/2008. L’iscrizione attesta la presenza dei requisiti identificativi previsti dal decreto: costituzione paritetica, collegamento con associazioni comparativamente rappresentative, funzioni verso RLS e RLST e assistenza alle imprese sulle soluzioni di prevenzione.

Per EBAT-Trapani l’istruttoria è iniziata con la domanda del 14 settembre; il parere obbligatorio sulla rappresentatività è del 13 ottobre. Solo dopo tale verifica il decreto ha riconosciuto il possesso dei requisiti.

Settore e territorio restano decisivi

Il nome di un organismo nel Repertorio non equivale a un’abilitazione indistinta per qualunque impresa. Occorre leggere il decreto di iscrizione e le eventuali modifiche successive, verificando sistema contrattuale di riferimento, settore, territorio, rete e sedi operative. Nel nuovo caso, il provvedimento richiama espressamente le imprese agricole e la natura territoriale dell’ente.

La versione ufficiale del Repertorio, aggiornata al 19 ottobre 2026, elenca iscrizioni e provvedimenti collegati. È quindi la fonte da consultare al momento dell’incarico, senza affidarsi soltanto a denominazioni, loghi o dichiarazioni commerciali.

Quali attività possono svolgere gli organismi

L’articolo 51 attribuisce agli organismi paritetici compiti di supporto: controversie su rappresentanza, informazione e formazione, sostegno a RLS e RLST, assistenza alle imprese, buone prassi e attività previste dai contratti collettivi. Possono inoltre rilasciare asseverazioni sull’adozione e sull’efficace attuazione dei modelli organizzativi, secondo le condizioni applicabili.

Queste funzioni non trasferiscono all’organismo gli obblighi propri del datore di lavoro. Valutazione dei rischi, misure di prevenzione, formazione effettiva e sorveglianza sanitaria restano organizzate dai soggetti individuati dalla legge; il medico competente mantiene ruolo e autonomia definiti dal decreto.

Il collegamento con la formazione del 2025

L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 include, tra i soggetti formatori istituzionali, gli organismi paritetici individuati dall’articolo 51 e inseriti nel relativo Repertorio. Anche in questo contesto l’iscrizione è dunque una verifica preliminare concreta, non un dettaglio formale.

Non basta tuttavia trovare una denominazione nell’elenco: il corso deve rispettare destinatari, progetto formativo, durata, docenza, verifica dell’apprendimento e modalità consentite dall’Accordo. L’iscrizione dell’organismo e la conformità del singolo percorso sono due controlli distinti.

Requisiti da confermare nel tempo

Dopo l’iscrizione l’organismo deve comunicare le variazioni che possano far venir meno i requisiti. Ogni tre anni deve inoltre trasmettere una dichiarazione sostitutiva che ne confermi la permanenza. La circolare ministeriale n. 2 del 29 gennaio 2026 disciplina questa verifica: esiti negativi o mancata risposta possono avviare la cancellazione, efficace dalla notifica del relativo decreto.

Per l’impresa la procedura prudente è documentabile: consultare l’ultima versione ministeriale, aprire il decreto dell’ente, verificare ambito e modifiche e conservare il riscontro insieme all’incarico. Il nuovo decreto mostra perché il Repertorio vada trattato come un registro dinamico, non come una fotografia definitiva.

Fonti e riferimenti

Fonti consultate il 23 ottobre 2026.

Contenuto redatto con assistenza di intelligenza artificiale sulla base delle fonti citate, senza attestazione di revisione clinica personale.

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