NORMATIVA / AGGIORNAMENTO NORMATIVO 2026
Verifiche periodiche delle attrezzature: aggiornato l’elenco dei soggetti abilitati
Il 75° elenco sostituisce il precedente, ma non modifica attrezzature, periodicità o responsabilità previste dall’articolo 71 del D.lgs. 81/2008.

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Un nuovo elenco, non nuove periodicità
Il decreto direttoriale n. 130 del 29 settembre 2026 ha adottato il 75° elenco dei soggetti abilitati alle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro. L’allegato sostituisce integralmente il 74° elenco del 3 agosto 2026; le variazioni decorrono dalla data del nuovo decreto.
È un aggiornamento amministrativo: non cambia le attrezzature soggette a verifica, non riscrive le periodicità dell’Allegato VII e non introduce un nuovo adempimento generale. Le oltre cento pagine dell’elenco aggiornano invece l’incrocio operativo fra organismo, territorio, tipologia autorizzata e scadenza.
Otto organismi interessati dalle variazioni
Il provvedimento recepisce le richieste di variazione di otto soggetti: APAVE ITALIA CPM, Bureau Veritas Italia, CVE Engineering, EV-Euroverifiche, METIDE, VAI, Verifiche Industriali e Vertest. Il fatto che le variazioni riguardino questi organismi non limita però l’elenco a otto operatori: il decreto ripubblica il quadro nazionale completo.
Il dato va letto nell’allegato ufficiale, non come un’autorizzazione indistinta. Per ciascun organismo contano territorio, gruppo di attrezzature, eventuali limitazioni e data di scadenza dell’abilitazione.
Come leggere correttamente l’allegato
Le tabelle sono organizzate per regione e per tre gruppi: SC per sollevamento di materiali, SP per sollevamento di persone e GVR per gas, vapore, riscaldamento. Le singole famiglie sono ulteriormente distinte; la legenda usa X per l’autorizzazione, E per l’estensione, R per la riduzione e S per la sostituzione. Le sigle non esprimono l’esito tecnico di una verifica: descrivono il perimetro amministrativo dell’abilitazione.
La sola presenza del nome nell’elenco, quindi, non basta: prima dell’incarico occorre verificare che territorio, famiglia dell’attrezzatura e validità coincidano.
La richiesta resta responsabilità del datore di lavoro
L’articolo 71, comma 11, del D.lgs. 81/2008 resta il riferimento. Il datore di lavoro deve sottoporre le attrezzature indicate nell’Allegato VII a verifiche periodiche, finalizzate a valutarne stato di conservazione ed efficienza ai fini della sicurezza. La scelta di un organismo presente nell’elenco non sana una richiesta tardiva né una classificazione errata dell’attrezzatura.
Per le attrezzature da immatricolare comunica la messa in servizio all’INAIL; richiede poi la prima verifica all’INAIL. L’Istituto indica un termine di 45 giorni dalla richiesta, decorso il quale il datore può rivolgersi a un soggetto pubblico o privato abilitato.
Prima verifica e verifiche successive
Le verifiche successive alla prima sono richieste all’ASL, all’ARPA o a soggetti pubblici o privati abilitati, secondo l’assetto applicabile. Il nuovo elenco è dunque uno strumento operativo per scegliere un organismo autorizzato, non trasferisce a quest’ultimo la responsabilità di attivare la procedura. La distinzione fra prima e successive verifiche va mantenuta anche nello scadenzario aziendale e nella documentazione inviata.
Restano ferme le periodicità dell’Allegato VII, differenti per tipo, impiego ed età dell’attrezzatura. Usare una cadenza “standard” senza classificazione preventiva può produrre scadenze errate.
Verifica periodica, controlli e manutenzione sono distinti
La verifica periodica non sostituisce manutenzione e controlli previsti dal fabbricante e dall’articolo 71. I risultati dei controlli devono essere registrati e conservati almeno tre anni; documentazione, verbali e scadenziario vanno coordinati, evitando che l’esito positivo di una verifica diventi una presunzione di sicurezza permanente.
Il decreto impone inoltre ai soggetti abilitati di conservare la documentazione per almeno dieci anni, tenere un registro informatizzato e trasmetterlo trimestralmente. Per l’impresa, il controllo pratico è semplice: identificare correttamente l’attrezzatura, verificare nell’elenco vigente l’ambito dell’organismo e programmare la richiesta prima della scadenza.
Fonti e riferimenti
- Ministero del Lavoro — Decreto direttoriale n. 130 del 29 settembre 2026 ↗
- Ministero del Lavoro — 75° elenco dei soggetti abilitati allegato al decreto n. 130/2026 ↗
- Normattiva — D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, testo vigente ↗
- INAIL — Manutenzione, controllo e verifica delle attrezzature di lavoro ↗
- Gazzetta Ufficiale — Decreto interministeriale 11 aprile 2011 ↗
Fonti consultate il 20 ottobre 2026.
Contenuto redatto con assistenza di intelligenza artificiale sulla base delle fonti citate, senza attestazione di revisione clinica personale.
Articoli informativi basati sulle fonti indicate. Le informazioni non sostituiscono una valutazione clinica individuale o la verifica della normativa applicabile.
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