NORMATIVA / AGGIORNAMENTO NORMATIVO 2026
IA e sicurezza sul lavoro: cosa cambia dal 23 ottobre
La nuova disciplina collega espressamente i sistemi di IA alla valutazione dei rischi, all’informazione e alla formazione dei lavoratori.

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Una norma nuova, pubblicata l’8 ottobre
Il decreto legislativo 7 ottobre 2026, n. 179 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’8 ottobre e, secondo la scheda ufficiale, entra in vigore il 23 ottobre 2026. Il provvedimento adegua l’ordinamento italiano al regolamento europeo sull’intelligenza artificiale e disciplina autorità, vigilanza, sanzioni, sperimentazione e formazione.
Per la salute occupazionale il passaggio centrale è l’articolo 42. Non si tratta di una linea guida né di un progetto futuro: è una disposizione legislativa. La decorrenza va però rispettata, evitando di presentarla come già operativa prima del 23 ottobre.
Quando l’IA deve entrare nella valutazione dei rischi
L’articolo 42 dispone che l’uso di sistemi di IA sia valutato nell’ambito dell’articolo 28 del D.lgs. 81/2008 quando incide sull’organizzazione del lavoro, sui ritmi produttivi, sulle modalità di esecuzione della prestazione o su processi decisionali rilevanti per la sicurezza.
La norma non dice che qualsiasi software con funzioni di IA generi automaticamente lo stesso rischio. Il punto è l’effetto concreto sul lavoro: assegnazione dei compiti, intensificazione dei ritmi, istruzioni operative, priorità, allarmi o decisioni che possono modificare esposizioni e comportamenti. La valutazione deve quindi partire dall’uso reale, non dall’etichetta commerciale del prodotto.
DVR: valutare prima e rielaborare quando necessario
L’articolo 29 del D.lgs. 81/2008 richiede la rielaborazione immediata della valutazione quando cambiano processo produttivo o organizzazione in modo significativo per salute e sicurezza. In tali casi le misure di prevenzione devono essere aggiornate e il DVR rielaborato entro trenta giorni, con immediata evidenza documentale delle misure adottate.
L’introduzione di un sistema di IA non impone dunque una riscrittura indistinta del DVR: occorre stabilire se e come modifichi il lavoro. Sono pertinenti affidabilità degli output, possibilità di errore, carico cognitivo, perdita di autonomia, controllo umano, gestione delle anomalie e conseguenze prevedibili di una decisione automatizzata.
Informazione e formazione diventano esplicite
Il datore di lavoro deve assicurare informazione e formazione adeguate sui rischi specifici connessi ai sistemi di IA e sulle misure di prevenzione e protezione adottate. Il contenuto dovrebbe quindi essere collegato alle mansioni e alle procedure aziendali, non ridotto a una presentazione generale della tecnologia.
Questa previsione si affianca all’articolo 4 dell’AI Act, che richiede a fornitori e utilizzatori professionali di sostenere un livello sufficiente di alfabetizzazione sull’IA, considerando conoscenze, esperienza, contesto d’uso e persone interessate. I due piani sono complementari: competenza digitale generale e formazione sui rischi lavorativi specifici non coincidono.
Il contributo del medico competente
Il decreto attribuisce al Ministero del Lavoro il coordinamento delle misure e promuove l’uso responsabile dell’IA anche per prevenire infortuni e malattie professionali. Non assegna al medico competente il ruolo di certificare algoritmi o sistemi informatici.
Resta applicabile il modello del D.lgs. 81/2008: il datore effettua la valutazione con RSPP e, nei casi previsti, medico competente, previa consultazione del RLS. Il contributo sanitario può riguardare effetti su ritmi, attenzione, affaticamento, ergonomia e rischi psicosociali, oltre ai segnali emersi dalla sorveglianza. Non deriva automaticamente la necessità di nuovi esami clinici.
ECM sull’IA: obbligo definito, quota ancora da stabilire
L’articolo 51 prevede percorsi di alfabetizzazione e formazione sull’IA nella formazione continua dei professionisti sanitari. I contenuti comprendono funzionamento e limiti dei sistemi, disciplina giuridica e responsabilità deontologiche, con attenzione agli obblighi informativi e al principio antropocentrico.
Entro sei mesi dall’entrata in vigore, la Commissione nazionale per la formazione continua dovrà stabilire quale percentuale dell’obbligo formativo triennale destinare a questi percorsi. Il decreto crea quindi l’obbligo di integrazione, ma al 9 ottobre 2026 la quota di crediti non è ancora determinata. Per i medici competenti è un’attuazione da seguire, distinta dagli obblighi aziendali dell’articolo 42.
Fonti e riferimenti
- Gazzetta Ufficiale — D.lgs. 7 ottobre 2026, n. 179 (GU n. 234 dell’8/10/2026) ↗
- Gazzetta Ufficiale — Articolo 42: IA, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ↗
- Normattiva — D.lgs. 81/2008, articolo 29, testo vigente ↗
- EUR-Lex — Regolamento (UE) 2024/1689, testo vigente ↗
- Gazzetta Ufficiale — Articolo 51: formazione ECM in materia di IA ↗
Fonti consultate il 9 ottobre 2026.
Contenuto redatto con assistenza di intelligenza artificiale sulla base delle fonti citate, senza attestazione di revisione clinica personale.
Articoli informativi basati sulle fonti indicate. Le informazioni non sostituiscono una valutazione clinica individuale o la verifica della normativa applicabile.
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