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NORMATIVA / APPROFONDIMENTO NORMATIVO 2026

Manutentori antincendio: la fase transitoria non è una proroga generale

Chi ha presentato regolare istanza entro il 25 settembre 2026 può proseguire temporaneamente: il limite ultimo è il 31 marzo 2027, ma la deroga non vale per tutti.

Un tecnico controlla un estintore accanto a una centrale di allarme e a un naspo antincendio

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Un approfondimento sul decreto del 22 settembre

Questo articolo approfondisce un provvedimento già pubblicato, non una notizia del giorno. Il decreto interministeriale 22 settembre 2026 è apparso nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 24 settembre ed è entrato in vigore il giorno successivo. Ha inserito l’articolo 6-bis nel decreto 1° settembre 2021, che disciplina controllo e manutenzione di impianti, attrezzature e altri sistemi antincendio nei luoghi di lavoro.

La modifica risponde ai tempi necessari per concludere la valutazione dei requisiti dei tecnici. Non rinvia ancora l’intero sistema di qualificazione: crea una finestra transitoria circoscritta.

La data decisiva è il 25 settembre 2026

Può continuare a eseguire manutenzioni e controlli chi, entro il 25 settembre 2026, ha presentato una regolare istanza per la valutazione dei requisiti previsti dal decreto. La continuità riguarda soltanto le tipologie di presidi antincendio comprese nell’istanza.

La pagina operativa dei Vigili del Fuoco distingue infatti specifici presidi e collega la qualifica all’esame svolto davanti a una commissione. L’abilitazione non è quindi una patente indistinta per ogni impianto o attrezzatura.

Due limiti chiudono automaticamente la finestra

Il regime transitorio termina quando si conclude la valutazione e, in ogni caso, non può oltrepassare il 31 marzo 2027. Se l’esame o la procedura si chiudono prima, non è la data di marzo a prolungare automaticamente l’attività.

Le indicazioni dei Vigili del Fuoco precisano inoltre che il nulla osta transitorio è riferito al singolo presidio e decade in caso di esito negativo o assenza all’esame. Per verificare la posizione di un fornitore non basta quindi una dichiarazione generica: servono istanza tempestiva, tipologie coperte e stato della procedura.

Per chi non aveva presentato istanza non c’è deroga

Il testo usa una condizione puntuale: istanza regolare presentata entro la scadenza. Non contiene una proroga aperta a chi avvia la procedura dopo il 25 settembre né consente di estendere la copertura a presidi non richiesti.

Questo è il limite interpretativo principale. Il decreto non modifica i contenuti formativi, le prove d’esame o i requisiti dell’allegato II; regola soltanto la continuità dell’attività mentre l’amministrazione completa le valutazioni già attivate.

Che cosa resta a carico del datore di lavoro

Il decreto controlli del 2021 richiede che manutenzione e controlli siano eseguiti e registrati secondo le disposizioni applicabili. L’articolo 46 del D.Lgs. 81/2008 resta la base normativa per i metodi di controllo e manutenzione antincendio. La nuova disposizione transitoria non sospende questi obblighi e non riduce frequenze o contenuti tecnici.

Nella gestione del contratto è ragionevole acquisire evidenza della qualifica oppure, per il periodo transitorio, della posizione ammessa dal nuovo articolo 6-bis. Vanno poi conservati registro dei controlli, rapporti di intervento e corrispondenza tra presidio mantenuto e ambito documentato dal tecnico. La verifica va ripetuta quando cambia il manutentore, viene sostituito un presidio o si conclude la valutazione amministrativa.

Una verifica documentale, non una certificazione del sito

L’impresa può censire estintori, reti idranti, sistemi di allarme e altri presidi, associare a ciascuno il manutentore incaricato e controllare scadenze e documenti. Se la procedura di qualificazione si conclude, la posizione va riesaminata senza attendere marzo 2027.

Le fonti consultate descrivono la regola nazionale e le indicazioni operative disponibili; non attestano la posizione di singoli tecnici o imprese. Casi particolari richiedono la verifica della documentazione e delle istruzioni aggiornate dell’autorità competente. Contenuto informativo redatto con assistenza IA; non sostituisce la verifica della normativa applicabile.

Fonti e riferimenti

Fonti consultate il 5 novembre 2026.

Contenuto redatto con assistenza di intelligenza artificiale sulla base delle fonti citate, senza attestazione di revisione clinica personale.

Articoli informativi basati sulle fonti indicate. Le informazioni non sostituiscono una valutazione clinica individuale o la verifica della normativa applicabile.

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