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NORMATIVA / APPROFONDIMENTO NORMATIVO 2026

RLS e coordinatore CSP: l’incompatibilità dipende dal cantiere

La Commissione non introduce un divieto generale: il cumulo tra RLS e CSP diventa incompatibile quando la stessa impresa opera nel cantiere con propri lavoratori.

Un rappresentante dei lavoratori e una coordinatrice della sicurezza esaminano separatamente un piano di cantiere

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Un approfondimento su un chiarimento del 24 settembre

Questo articolo è un approfondimento, non una notizia del giorno. L’Interpello n. 4/2026 è stato approvato dalla Commissione del Ministero del Lavoro nella seduta del 24 settembre 2026, su quesito di FILCA CISL. La risposta è stata pubblicata come criterio interpretativo, non come nuova norma o modifica degli articoli citati.

La domanda riguardava il medesimo lavoratore dipendente incaricato sia come rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) sia come coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP). Il punto non è la competenza tecnica, ma la possibile sovrapposizione tra chi prepara scelte preventive e chi rappresenta i lavoratori chiamati a valutarle.

RLS e CSP hanno funzioni differenti

L’RLS è eletto o designato per rappresentare i lavoratori sugli aspetti di salute e sicurezza. L’articolo 50 gli attribuisce consultazione preventiva e tempestiva sulla valutazione dei rischi, accesso a informazioni e documentazione, proposte sulle misure e segnalazione dei rischi individuati.

Il CSP è invece incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori. Durante la progettazione redige il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e predispone il fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, secondo l’articolo 91.

La legge non contiene un divieto espresso RLS-CSP

Il D.Lgs. 81/2008 dichiara espressamente incompatibile l’esercizio delle funzioni di RLS con la nomina a responsabile o addetto del servizio di prevenzione e protezione. Una disposizione equivalente non è prevista testualmente per il CSP.

La Commissione non trasforma questa assenza in una compatibilità automatica. Valuta invece se, nel caso concreto descritto, il cumulo possa compromettere autonomia di giudizio, indipendenza e imparzialità necessarie all’esercizio della rappresentanza.

L’incompatibilità emerge se l’impresa opera nel cantiere

La risposta individua l’incompatibilità quando la società datrice di lavoro opera direttamente nel cantiere, durante la fase esecutiva, mediante propri lavoratori. In questa situazione l’RLS esercita le sue attribuzioni anche nei confronti dei lavoratori presenti in quel cantiere.

La stessa persona avrebbe però già assunto, come CSP, le scelte progettuali contenute nel PSC. Secondo la Commissione, tale sovrapposizione può condizionare l’autonomia con cui l’RLS dovrebbe esaminare, discutere o criticare quelle scelte.

Il PSC deve arrivare a un rappresentante distinto da chi lo redige

L’articolo 100, comma 4, impone ai datori di lavoro delle imprese esecutrici di mettere a disposizione degli RLS copia del PSC e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell’inizio dei lavori. La finalità è consentire informazione e consultazione consapevoli.

Per la Commissione questa procedura presuppone una distinzione tra il soggetto consultato e chi ha elaborato il PSC. Se coincidono nella situazione indicata, il confronto perde una parte essenziale della propria indipendenza.

Non è un divieto generale né una modifica del Testo Unico

Il chiarimento è circoscritto al cumulo tra RLS e CSP e alla presenza diretta nel cantiere dell’impresa con propri lavoratori. Non autorizza a estendere automaticamente l’incompatibilità a ogni società, cantiere o figura professionale, né risolve casi diversi senza analizzarne ruoli e rapporti.

Gli interpelli forniscono criteri interpretativi e direttivi per la vigilanza, ma non modificano il testo della legge. Prima della nomina è quindi utile documentare datore di lavoro, impresa esecutrice, lavoratori presenti, autore del PSC e percorso di consultazione, scegliendo ruoli separati quando ricorre la situazione descritta. Una matrice semplice tra persona, incarico, impresa e cantiere rende verificabile la decisione e aiuta a riesaminarla se cambiano appalti o presenza delle squadre.

Fonti e riferimenti

Fonti consultate il 1 novembre 2026.

Contenuto redatto con assistenza di intelligenza artificiale sulla base delle fonti citate, senza attestazione di revisione clinica personale.

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