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MEDICINA DEL LAVORO / GUIDA PRATICA

Videoterminali e sorveglianza sanitaria: ore, visite e pause

Per chi usa abitualmente il videoterminale, la prevenzione combina valutazione della postazione, organizzazione delle pause e sorveglianza sanitaria. La soglia normativa è di venti ore settimanali di uso sistematico o abituale, dedotte le interruzioni previste dall'articolo 175.

Illustrazione della sorveglianza sanitaria con strumenti medici e riferimenti agli apparati interessati dai rischi lavorativi

Lettura: circa 4 minuti

1. Considerare l'uso effettivo, non soltanto il ruolo

La definizione dell'articolo 173 del D.Lgs. 81/2008 riguarda il tempo di utilizzo sistematico o abituale dell'attrezzatura. Non basta essere impiegati, né lavorare vicino a un computer: bisogna descrivere le attività effettive e le interruzioni.

L'interpello ministeriale n. 3 del 24 settembre 2026 ribadisce che, quando ricorrono questi presupposti, il Titolo VII si applica indipendentemente dal tipo di attività o dalle immagini visualizzate. Il tema può quindi riguardare anche postazioni di controllo. Per stabilire il campo di applicazione vanno considerate le esclusioni previste dall'articolo 172.

2. Raccogliere informazioni sulle ore allo schermo

Una ricognizione utile parte da una settimana rappresentativa: attività al videoterminale, tempo dedicato ad altri compiti, riunioni e interruzioni. L'orario contrattuale totale non coincide necessariamente con l'esposizione al videoterminale.

Per esempio, un lavoro di quaranta ore può comprendere molte attività lontano dallo schermo; un part-time può concentrarsi quasi interamente su di esso. L'azienda dovrebbe documentare la valutazione nel contesto del DVR, coinvolgendo le figure della prevenzione. La stima va aggiornata quando l'organizzazione cambia e non ridotta a una casella scelta una sola volta.

3. Distinguere le scadenze delle visite

L'articolo 176 prevede una periodicità biennale per i lavoratori con prescrizioni o limitazioni e per chi ha compiuto cinquanta anni; negli altri casi è quinquennale. Restano salvi i casi particolari per cui il medico competente stabilisce una frequenza diversa.

Non applicare quindi una scadenza uguale a tutti gli addetti. Per programmare gli appuntamenti, utilizza la data indicata nel percorso individuale e verifica eventuali condizioni. La valutazione considera in particolare vista, occhi e apparato muscolo-scheletrico; non si esaurisce nell'acquisto di una sedia o in un controllo ottico commerciale.

4. Organizzare le interruzioni durante la giornata

L'articolo 175 prevede interruzioni mediante pause o cambiamenti di attività, secondo le modalità della contrattazione collettiva anche aziendale. In mancanza di una disposizione contrattuale, indica una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale.

Le interruzioni vanno inserite nell'organizzazione reale: carichi di lavoro, disponibilità di attività alternative e gestione dei turni. Non sono un credito da accumulare per entrare più tardi o uscire prima. Una riunione svolta interamente davanti a uno schermo non va automaticamente considerata un'interruzione dell'esposizione.

5. Verificare postazione e ambiente

INAIL descrive rischi legati alla postura, ai movimenti ripetuti e alle condizioni visive, oltre all'affaticamento mentale. La valutazione deve osservare l'insieme della postazione: schermo, tastiera, mouse, piano, seduta, illuminazione e spazio disponibile.

Una verifica pratica può rilevare riflessi sul monitor, difficoltà a regolare la seduta o assenza di spazio per gli avambracci. Raccogliere segnalazioni concrete aiuta a scegliere le modifiche con RSPP e medico competente. Anche nelle diverse modalità di lavoro occorre descrivere le condizioni effettive, evitando di dedurre l'ergonomia dal solo modello del computer.

6. Gestire disturbi e cambiamenti senza aspettare una scadenza

Disturbi o difficoltà durante il lavoro meritano una comunicazione al medico competente, senza formulare da soli diagnosi o attribuzioni causali. La visita su richiesta segue i presupposti dell'articolo 41: il medico valuta la relazione con i rischi professionali o con condizioni di salute che il lavoro può peggiorare.

  • Verificare uso effettivo del videoterminale e interruzioni in una settimana rappresentativa.
  • Controllare la scadenza individuale e le eventuali prescrizioni.
  • Osservare postazione, riflessi, spazio e possibilità di regolazione.
  • Organizzare le interruzioni e aggiornare la valutazione quando cambiano i compiti.

Domande frequenti

La visita per videoterminalisti è sempre annuale?

No. L'articolo 176 distingue periodicità biennale e quinquennale, con la possibilità di una frequenza diversa stabilita dal medico competente nei casi particolari. Fa fede la programmazione individuale applicabile.

Le venti ore si calcolano sul totale del contratto?

Si considera l'uso sistematico o abituale del videoterminale, dedotte le interruzioni previste dall'articolo 175. Le ore contrattuali complessive possono comprendere attività diverse.

La sorveglianza sanitaria sostituisce la verifica della postazione?

No. Visite, valutazione ergonomica e organizzazione del lavoro concorrono alla prevenzione e rispondono a esigenze differenti. Un giudizio di idoneità non elimina la necessità di correggere i rischi della postazione.

Fonti e riferimenti

Fonti consultate per questo aggiornamento il 8 ottobre 2026. Per il caso concreto, verifica il testo vigente e le procedure dell'organo territoriale competente.

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